Segnalazioni (WHISTLEBLOWING)
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’intenzione di agire in modo da garantire la qualità, l’indipendenza, l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e la correttezza nello svolgimento della propria attività, ha implementato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 (e relativo codice etico) con lo scopo di disciplinare i comportamenti ai quali tutti i collaboratori della C.G.X. S.r.l. devono uniformarsi.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis lett.b del citato D.lgs. 231/2001 la Società mette a disposizione il sotto riportato canale per comunicare segnalazioni in modalità informatica. Il canale consente di inviare direttamente segnalazioni all’Organismo di Vigilanza (esterno ed indipendente) in forma totalmente anonima.
Qualora la segnalazione non fosse completamente anonima, l’Organismo di Vigilanza tutelerà la riservatezza dell’identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
È prevista l’erogazione di sanzioni a coloro i quali non tutelassero l’identità del segnalante o si rendessero responsabili di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. E’ altresì nulla la variazione di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
Si precisa che ai soggetti che con dolo o colpa grave inoltrassero segnalazioni infondate o non veritiere verranno applicate le sanzioni previste dal sistema disciplinare.